Il D.L. 212/2023 del 29.12.2023 ha modificato il perimetro degli interventi ammessi al Bonus Barriere Architettoniche 75%
Il Bonus Barriere Architettoniche 75% è una misura introdotta con la legge 234/2021 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Agevolazione prorogata al 31.12.2025 dalla legge 197/2022.
Si può beneficiare dell’utilizzo Bonus Barriere Architettoniche 75% con una detrazione d’imposta delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 01 Gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
In alternativa alla detrazione d’imposta 75%, è possibile optare per lo sconto in fattura e cessione del credito fino al 31 Dicembre 2024. Di seguito elenchiamo importi massimali ammissibili:
- fino a 50 mila euro per unità immobiliari di edifici plurifamiliari indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno
- 40 mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio (per gli stabili composti da 2 a 8 unità immobiliari)
- 30 mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio (per gli stabili composti da più di 8 unità immobiliari)
Per usufruire di questo bonus è necessario attenersi a quanto indicato nel DM 236/1989, dove sono espressamente indicati gli interventi e le caratteristiche delle opere volte ad eliminare o superare la presenza di barriere architettoniche, tra cui le indicazioni riguardanti serramenti e infissi:
- per i serramenti esterni, le ante mobili devono potersi muovere con una pressione non superiore a 8 kg
- l’altezza delle maniglie di finestre e portefinestre deve essere compresa tra i 100 e i 130 centimetri dal suolo
- interruttori e dispositivi di automazione ad un’altezza dal suolo compresa tra 100 e 130 centimetri
- lo spigolo vivo delle finestre deve essere sagomato per evitare infortuni
- la luce netta di porte luce e portoncini deve essere di almeno 80 centimetri per l’accesso principale e di 75 cm per quelle interne
- l’altezza da terra delle maniglie delle porte deve essere compresa tra gli 85 e i 95 centimetri
- la soglia ribassata (il gradino in ingresso) per le portefinestre deve essere minore o uguale a 2,5 cm
Questi adeguamenti dovranno essere asseverati, da un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti del decreto.
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